Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della Regione Marche, in persona del suo presidente della giunta;

    Avverso  l'art. 4 e disposizioni ad esso connesse (quali l'art. 6
comma 2  e 25 comma 4 lettera a), nonche' l'art. 7 comma 2, l'art. 21
e  l'art. 25  comma  2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27,
intitolata «norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
giunta  regionale»,  pubblicata  nel  bollettino ufficiale n. 135 del
18 dicembre 2004.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei ministri nella riunione del 28 gennaio
2005 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    La  Regione  Marche  non ha ancora «un nuovo» Statuto vigente. Il
testo di «nuovo» Statuto e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale
n. 128  del  6 dicembre  2004,  e  pero'  non e' stato promulgato non
essendo decorso il termine per l'eventuale richiesta di referendum ex
art. 123,   comma   terzo  della  Costituzione.  Quindi  la  potesta'
legislativa  prevista  dall'art. 22 comma primo Cost. incontra, oltre
ai  limiti  determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge
dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di Statuto» e dagli
insegnamenti  dati  da  codesta  Corte  nella sentenza 5 giugno 2003,
n. 196 (in particolare nel par. 4 di essa).
    La  legge  regionale  in  esame  all'art.  25  comma 3 recita «Le
disposizioni  di  cui  ai  titoli  I, II e III si applicano a seguito
dell'entrata   in   vigore   del   nuovo   Statuto   regionale»;   la
promulgazione,  pubblicazione  ed  entrata  del  «nuovo»  Statuto  si
avranno soltanto a marzo 2005 inoltrato e soltanto se non sara' stato
richiesto  referendum.  Il  Governo non ha deliberato di sottoporre a
scrutinio  di  legittimita'  costituzionale anche l'anzidetto art. 25
comma 3.  Cio'  rende  ancor  piu'  necessario evitare incertezze che
possano - quale che sia la conclusione del procedimento di formazione
del  «nuovo»  Statuto  - influire negativamente sul corretto e sereno
andamento  della  consultazione  elettorale.  In questo quadro appare
doveroso   dare   del   congiunto   disposto  dall'art. 7  comma 2  e
dell'art. 25   commi 3   e   4   una   interpretazione   che  escluda
l'applicabilita'   immediata   del   predetto  art. 7  comma 2;  che'
diversamente   dovrebbe   rilevarsene  la  contrarieta'  a  principio
fondamentale della legislazione statale.
    L'art. 4  comma 1  della  legge  in  esame  prevede  un consiglio
regionale  composto  da  42 consiglieri e dal Presidente della giunta
regionale  (in totale, dunque, quarantatre componenti). Senonche', la
composizione  del  consiglio  regionale  e'  argomento che l'art. 123
Cost.  riseva  allo  Statuto regionale, e che quindi non puo' formare
oggetto  di legge regionale ordinaria. Finche' il «nuovo» Statuto non
sara' in vigore il numero dei componenti del consiglio regionale deve
rimanere quale definito dalla normativa statale oggi vigente.
    Per di piu', l'art. 4 comma 1 citato non e' coerente con il testo
del  «nuovo»  Statuto  (in corso di perfezionamento) ove agli artt. 7
comma  1  e 11 comma 2 il numero dei componenti e' stabilito in 42, e
non 43.
    All'art. 4  comma 1  si connettono altre disposizioni della legge
in  esame,  e  conseguentemente  le  si  sottopone a scrutinio: cosi'
l'art. 6  comma 2,  dal  quale  dovrebbe  essere  eliminata la parola
«quarantadue»,  e  la  lettera  a) dell'art. 25 comma 4, che dovrebbe
essere soppressa.
    Le disposizioni teste' considerate, nonche' l'art. 21 della legge
in  esame,  contrastano, per quanto osservato dianzi, con la «riserva
di  Statuto»  prevista dall'art. 123 Cost. (nel testo vigente), prima
che con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre
1999  n. 1.  Si e' accennato all'art. 21, perche' anche la disciplina
della  supplenza  dei  consiglieri  sospesi  dovrebbe essere ospitata
dallo Statuto.
    Contrasta   invero   con  l'art. 117  comma 2  lettera  g)  Cost.
l'art. 25 comma 2 della legge in esame, ed in particolare l'aggettivo
«necessarie»  riferito  alle  «intese  con  i competenti organi dello
Stato». La disposizione non pare ipotizzare cooperazioni da ricercare
e «promuovere» quando circostanze di fatto le rendano opportune, ma -
per  come  e'  formulata - impone adempimenti ad (imprecisati) organi
dello Stato, e percio' invade la competenza legislativa esclusiva del
Parlamento nazionale.
    Al  fine di assicurare la regolarita' dell'imminente procedimento
elettorale  si  chiede  di  sospendere  la vigenza delle disposizioni
sottoposte  a  scrutinio,  disponendo  anche  l'abbreviazione in ogni
termine del processo costituzionale.
    L'affissione  del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
deve  avvenire  il  17 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 3 comma sesto
della  citata legge n. 108 del 1968, poiche' come notorio le elezioni
regionali  dovrebbero  celebrarsi  domenica  3 aprile  2005 e lunedi'
successivo; e detta affissione deve essere preceduta dalla emanazione
del  decreto  di  ripartizione dei seggi previsto dall'art. 2 comma 3
della predetta legge del 1968 e dell'art. 10 comma 2 lettera f) della
legge  statale  5 giugno 2003 n. 131 e del decreto di indizione delle
elezioni previsto dall'art. 3 comma quarto della legge del 1968.
    La  pronuncia  demolitoria  richiesta  con  il  presente  ricorso
renderebbe necessario rinnovare gli atti del procedimento elettorale.
Inoltre,  la pronuncia pubblicata dopo lo svolgimento delle elezioni,
invaliderebbe  l'intero  procedimento  elettorale. La sospensione ora
richiesta  vale  anche  a  prevenire  conflitti ulteriori, relativi a
singoli atti del menzionato procedimento.